EuropClub - tous ensemble
 
I firmatari del presente atto
 
considerata
 l'esigenza attuale di contribuire all'affermazione in ogni paese dell’Unione dei principi fondamentali posti alla base della “Costituzione” della Comunità Europea;
 
consapevoli
della necessità di salvaguardare e garantire tali principi in ogni regione della Comunità;
 ritenuto
che la forza trainante dello sviluppo socio-economico della Comunità è l’affermazione costante e continua dei principi di legalità, trasparenza e buona amministrazione;
desiderosi
di contribuire all'eliminazione di tutto ciò che possa limitare o comunque ritardare tale sviluppo socio economico
visti
il D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni che disciplinano gli enti no profit e le organizzazioni non lucrative di utilità sociali; nonché la L. 7.12.2000 n. 383 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni. che disciplinano le associazioni di promozione sociale in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, hanno deciso di costituire, così come in effetti costituiscono, l’associazione di promozione sociale
 
“Noi in Europa” onlus
e “Noi in Europa” con la sigla “Messina 2004” onlus
e, dopo avere scambiato liberamente le proprie idee, hanno approvato il seguente
 
STATUTO
TITOLO PRIMO
della costituzione, degli scopi e della natura giuridica
 
ART. 1
(della sede, dell’oggetto sociale e delle finalità )
 
E’ costituita con sede in Messina  l’associazione denominata “Noi in Europa” onlus, con il simbolo costituito da un rettangolo di sfondo bleu con dodici stelle in circolo di colore oro con in mezzo due rondini stilizzate, con la scritta nella parte superiore del cerchio “Noi in Europa”; completa il logo la scritta “comunitatis mores legesque servare necesse est” e l’acronimo “onlus”.-
Si possono costituire sedi decentrate e si possono aprire dipendenze ed uffici di rappresentanza in qualunque stato europeo ed extraeuropeo.-
Con il medesimo atto costitutivo si costituisce la sede decentrata “Noi in Europa” “Messina 2004” onlus, aggiungendo nella parte inferiore del simbolo di cui al primo comma la scritta “Messina 2004”.-
Fino alla costituzione di altre sedi decentrate, “Noi in Europa Messina 2004” onlus ed i suoi organi sociali sono rappresentativi dell’intera associazione.-
La costituzione di una nuova sede decentrata, oltre quella costituita con il presente atto, deve essere autorizzata dal presidente, a seguito di delibera del Consiglio direttivo, assunta a maggioranza di almeno sette dei suoi membri.-
I soci che la costituiscono assumono la qualifica di fondatori della sede decentrata medesima, debbono accettare incondizionatamente il presente statuto ed eleggono e nominano gli organi sociali come previsto nello statuto medesimo.-
Nel logo della nuova sede decentrata sarà apposto, in luogo di Messina 2004, il nome della località in cui si costituisce e l’anno di costituzione.-
L’associazione, in autonomia ed indipendenza da qualsiasi movimento, partito politico od organizzazione sociale, ispirandosi ai più alti principi giusnaturalistici, democratici e di solidarietà, ha come obiettivo primario la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si esplica la sua personalità e si prefigge di migliorare le condizioni sociali ed ambientali in cui opera con una serie di iniziative economiche, sociali, assistenziali e culturali.-
L’associazione intende realizzare un progetto, che, tenendo conto delle tradizioni socio-culturali, elimini le disuguaglianze e sviluppi la democrazia, creando le condizioni per la effettiva partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale, culturale.-
L’associazione opera anche nell’ambito dell’assistenza, della difesa dei diritti, della pace e della cooperazione fra i popoli, della salvaguardia della natura e dell’ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni altra sfera socialmente significativa.-
L’associazione si definisce “socialmente utile” essendosi liberamente costituita, al fine di svolgere l’attività sociale descritta, da intendersi in modo personale, spontaneo e gratuito.-
Ha come oggetto sociale lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1. tutela dei diritti civili alla luce dei principi fondamentali, delle leggi, dei regolamenti e delle direttive della Comunità europea e della Repubblica Italiana, in costante applicazione dei principi di legalità, trasparenza e buona amministrazione;
2. assistenza socio-assistenziale, con particolare attenzione alla tutela degli interessi degli abitanti delle zone degradate ed a rischio, alla integrazione sociale delle minoranze etniche ed alla tutela degli anziani, dei minori , dei disabili e dei portatori di handicap;
3. assistenza socio sanitaria;
4. formazione, ivi compresa quella tecnica ai fini dell’occupazione; ed iniziative idonee a creare occupazione, con particolare attenzione alle politiche giovanili ed alla proposizione di progetti-lavoro;
5. tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico;
6. promozione della cultura e dell’arte, ivi compreso il recupero ed il rilancio delle tradizioni storico culturali;
7. tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
8. tutela e promozione dello sport dilettantistico, per lo sviluppo socio fisico pedagogico dei giovani;
9. tutela e rilancio del turismo, anche nelle forme dell’agroturismo, per il recupero delle tradizioni storico-culturali;
10. beneficenza;
Non può svolgere attività diverse da quelle su menzionate, ad eccezione, ognuna inclusa e nessuna esclusa, di quelle ad esse direttamente connesse e comunque finalizzate al conseguimento dell’oggetto sociale, ivi compresi l’acquisto di beni immobili e strumentali o l’acquisizione o gestione di aziende.-
In particolare, per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, vigilando sulla costante affermazione dei principi di legalità, trasparenza e buona amministrazione:
a) collabora con altre organizzazioni nazionali ed internazionali, ed a tal fine può aderire a tali organismi, per la cooperazione e lo sviluppo economico e culturale, organizzando un tavolo permanente di scambio di informazioni;
b) collabora con altri organismi ed associazioni anche locali che perseguono obiettivi identici o similari a) che possono aderire, senza perdere la loro individualità alla associazione “Noi Europa” onlus, b) che possono, senza aderirvi, costituire tavoli permanenti di confronto e programmazione;
c) svolge attività sociale, culturale, economica e giuridica, diretta a migliorare la società in cui opera, ad eliminare le ingiustizie sociali ed a tutelare gli interessi di individui e gruppi che operano e vivono nell’ambiente in cui l’associazione o una sua sigla svolge la sua attività;
d) si propone di promuovere iniziative di carattere legislativo al fine di apportare modifiche ed innovazioni alla normativa esistente in materia di interesse sociale;
e) favorisce lo scambio e la circolazione della cultura e delle idee, mediante l’organizzazione di studi, dibattiti, conferenze e tavole rotonde su problemi di attualità giuridica, economica, sociale e ambientale con particolare riferimento a questioni relative al territorio in cui opera, proponendo azioni concrete attuative;
f) svolge un attento controllo sulla attività politica ed amministrativa della zona in cui opera rendendo, se necessario, di dominio pubblico eventuali disorganizzazioni, illeciti, trasgressioni di amministratori e funzionari attivando, se ritenute opportune, iniziative politiche, giudiziarie ed erariali;
g) promuove studi e progetti pilota per favorire l’integrazione sociale di tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari e per il rilancio dell’economia e dell’occupazione;
h) favorisce iniziative a tutela dell’ infanzia e dei portatori di handicap;
i) costituisce gruppi di lavoro impegnati nell’esame e nella trattazione di argomenti di particolare rilevanza; promuove incontri periodici onde pervenire ad approfondimenti e dibattiti anche per il controllo dell’attuazione del programma;
j) svolge una costante attività di impulso e di consultazione per gli organi politici ed amministrativi nei confronti dei quali deve rivendicare il ruolo di interlocutore necessario anche sull’utilizzo delle strutture e delle risorse;
k) promuove ed organizza attività sociali, culturali, ricreative e sportive con contributi propri o di terzi.-
L’associazione non ha come finalità la tutela esclusiva d’interessi economici degli associati; né lo statuto pone o potrà porre limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedere il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
ART. 2
(della natura giuridica)
E’ una associazione senza scopo di lucro, non commerciale (no profit) ed è regolata dal presente statuto, in osservanza del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni che disciplinano gli enti no profit e le organizzazioni non lucrative di utilità sociali; nonché della L. 7.12.2000 n. 383 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni. che disciplinano le associazioni di promozione sociale in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, e per quanto non previsto dalla disciplina delle associazioni non riconosciute.-
Opera nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e non.-
ART. 3
(del patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione sarà costituito dai beni mobili ed immobili che verranno acquisiti, che costituiscono le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della sua attività.-
ART. 4
(dell’entrate)
Più specificatamente le entrate sono costituite:
A) dalle quote sociali.- Il consiglio direttivo, in sede di bilancio preventivo che verrà approvato dall’assemblea dei soci, potrà determinare l’importo di quote sociali annuali, stabilendo le modalità in cui i soci o alcune categorie degli stessi dovranno corrisponderle;
B) dai contributi ordinari e/o straordinari erogati dai soci e/o da terzi per la promozione di manifestazioni culturali, sportive o comunque per lo svolgimento di altre attività, rivolte al raggiungimento dei fini dell’associazione;
C) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale e da ogni altro contributo o sovvenzione da chiunque provenga, ovverosia, per come indicato dall’art. 4 comma 1 della Legge 7.12.2000 n. 383
D) da eredità, donazioni e legati, secondo quanto previsto dall’art. 5 della legge 7.12.2000 n. 383, disciplinante le associazioni di promozione sociale;
E) da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
F) da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
G) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
H) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
I) da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
J) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
K) da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
L’associazione è tenuta all’osservanza del comma 2 dell’art. 4 della citata legge 7.12.2000 n. 383 che recita che “Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b (supra D), c (supra E), d (supra F), e (supra G), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g (supra I)), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22”
 
 
TITOLO SECONDO
del rapporto associativo
 
ART. 5
(degli associati)
Possono fare parte dell’associazione tutti coloro che, senza distinzione di nazionalità, sesso, religione, condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura possono dare un contributo al perseguimento dei suoi scopi.-
ART. 6
(delle categorie di associati)
Si qualificano come:
a) fondatori dell’associazione “Noi in Europa” onlus e della sua sigla “Noi in Europa Messina 2004” onlus i sottoscrittori del presente atto;
b) effettivi coloro che vengono ammessi all’associazione e che con il loro fattivo contributo culturale e personale si applicano a realizzare gli scopi dell’associazione medesima;
c) sostenitori coloro cui venga riconosciuto dal Consiglio Direttivo tale qualifica, per il loro sostegno anche una tantum all’associazione.-
ART. 7
(dell’ammissione degli associati)
La domanda di adesione dovrà essere compilata su apposito modello predisposto dal direttivo dell’associazione ed indirizzata al segretario generale o ad un consigliere dallo stesso delegato e dovrà essere sottoscritto oltre che dal richiedente da almeno due soci presentatori che si rendano garanti dell’affinità tra il nuovo socio e gli scopi dell’associazione.- Sulle domande d’ammissione degli associati effettivi decide il consiglio direttivo, a maggioranza dei suoi componenti.-
ART. 8
(degli obblighi dei diritti degli associati)
Gli associati sono tenuti ad osservare lo Statuto, eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione. L’associato si dovrà obbligare al pagamento della quota sociale eventualmente determinata dal direttivo e secondo le modalità da questo stabilite.-
Gli associati hanno tutti i diritti discendenti dal presente Statuto.-
ART. 9
(della cessazione del rapporto associativo)
La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, esclusione. Le dimissioni del socio devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata almeno due mesi prima della scadenza dell’anno associativo; diversamente il socio sarà tenuto ugualmente al pagamento della quota sociale per l’anno successivo.-
Il rapporto associativo, limitatamente alla categoria dei soci effettivi, cessa per esclusione deliberata del consiglio direttivo dell’associazione, con la maggioranza prevista per l’ammissione: a) in caso di comportamento lesivo del prestigio e del decoro dell’Associazione; b) per gravi violazioni dello Statuto; c) per reiterata inottemperanza alle “deliberazioni”, “direttive” o “ raccomandazioni” degli organi dell’associazione; d) per morosità.-
La delibera di esclusione dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al socio, che, entro trenta giorni dalla ricezione, potrà proporre ricorso al collegio dei probiviri, i quali giudicheranno insindacabilmente ed in un unico grado sulla legittimità o meno del provvedimento.-
 
ART. 9 BIS
( dello scioglimento, della cessazione o estinzione della associazione)
L’assemblea degli associati può deliberare lo scioglimento, la cessazione o l’estinzione dell’associazione con le modalità e con la maggioranza di cui all’art. 12.-
In caso di suo scioglimento per qualunque causa, vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-
TITOLO TERZO
Degli organi centrali dell’associazione
ART. 10
(norma transitoria)
“Noi in Europa Messina 2004” onlus ed i suoi organi sociali non sono più rappresentativi dell’intera associazione dal momento in cui si siano costituite tre sedi decentrate, ed entro trenta giorni dalla costituzione della terza di tali sedi si dovrà riunire, su convocazione del presidente della sede di Messina, la conferenza dei presidenti e dei segretari generali di ognuna delle tre sedi e stabilire i criteri programmatici, decisionali e rappresentativi di coordinamento di “Noi in Europa” onlus.-
 
TITOLO QUARTO
(degli organi dell’associazione della sede decentrata)
 
ART. 11
(dell’elencazione)
Sono organi dell’associazione:
a) l’assemblea degli associati (art. 12);
b) il presidente, il vicepresidente ed il tesoriere (art. 13);
c) il segretario generale ed i consiglieri delegati (art. 14);
d) il collegio dei probiviri (art. 15)
e) il consiglio direttivo (art. 16);
ART. 12
(a. dell’assemblea degli associati)
L’assemblea è sovrana ed è composta da tutti gli associati effettivi.-
Hanno diritto al voto solo gli associati effettivi, mentre quelli sostenitori possono partecipare all’assemblea senza diritto al voto.- L’assemblea può essere aperta, su determinazione congiuntiva del presidente e del segretario generale, a terzi osservatori non soci.-
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni adottate in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci, anche se dissenzienti o assenti.-
L’assemblea viene presieduta dal presidente dell’associazione ed in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente.-
A) attribuzioni: L’assemblea ha le seguenti attribuzioni:
a) elegge il presidente;
b) elegge il segretariogenerale, approvandone il programma;
c) delibera sulla sua mozione di fiducia;
d) elegge i membri non di diritto del collegio dei probiviri
e) approva e modifica lo Statuto;
f) approva il rendiconto economico finanziario consuntivo dell’anno precedente ed il preventivo dell’anno successivo;
g) assume ogni altra decisione prevista dalla legge per gli enti non profit, le ONLUS e le associazioni di promozione sociale in genere, ivi compresa quella relativa allo scioglimento dell’associazione medesima ed alle eventuali altre incombenze successive allo scioglimento, volute dalla legge;
h) determina le linee del programma dell’associazione e delega per l’attuazione del programma il segretario generale;
i) assume ogni altra decisione che non sia di competenza di altri Organi.-
B) convocazione e deliberazioni.- Il presidente convoca l’assemblea mediante avviso, contenente l’ordine del giorno, inviato almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza l’assemblea può essere convocata immediatamente, anche senza il rispetto di alcun termine, purchè siano stati avvisati in qualsiasi modo tutti gli associati, o ne sia giunta, comunque, comunicazione nel loro domicilio.-
Viene convocata in seduta ordinaria ogni anno entro la fine del mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente e del bilancio preventivo dell’anno corrente.-
Viene convocata in seduta ordinaria almeno trenta giorni prima della scadenza delle cariche elettive per il rinnovo delle stesse.-
Viene convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga il presidente o lo richieda il segretario generale, il consiglio direttivo o metà degli associati, e, comunque, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.-
L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione non occorre alcun numero legale. L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione e tra le due convocazioni debbono decorrere almeno un giorno e non più di due giorni.- Non sono ammesse deleghe e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.-
L’assemblea provvederà alla nomina di tre scrutatori, ai quali è demandata la responsabilità di seguire e controllare le operazioni di voto, di effettuare lo scrutinio e di proclamare i risultati; gli stessi nomineranno tra di loro un segretario verbalizzante.
Le deliberazioni vengono assunte con il voto della maggioranza semplice degli intervenuti.-
Occorre, comunque, la maggioranza dei due terzi degli associati:
a) per lo scioglimento dell’associazione e per le eventuali altre incombenze successive allo scioglimento, volute dalla legge;
b) per modificare lo Statuto;
c) per provocare le dimissioni del segretario generale, mediante apposita “mozione di sfiducia”, su parere obbligatorio anche se non vincolante del presidente.
Le decisioni dell’assemblea vanno annotate in apposito “libro”, tenuto a cura del segretario generale o da persona da questi delegata.
ART. 13
(b: del presidente, del vicepresidente e del tesoriere)
Il presidente viene eletto dall’assemblea dei soci.- Dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile. Nomina il vicepresidente ed il tesoriere.- Esercita ogni funzione prevista dal presente Statuto.- E’ presidente, nonchè membro di diritto, del collegio dei probiviri.- Ha la rappresentanza sociale e la legittimazione processuale attiva e passiva dell’associazione.- Ha la firma sociale e può compiere ogni atto d’ordinaria e straordinaria amministrazione, che non sia di competenza per legge o statuto di altro Organo.- Può aprire conti correnti presso istituti bancari e postali, chiedere affidamenti e sconti e compiere ogni operazione bancaria, tutte incluse e nessuna esclusa, e può delegare il segretario generale per il compimento di determinati atti.- Può compiere qualsiasi atto in linea con gli scopi della società, ivi compreso quello di richiedere ed accettare finanziamenti, sovvenzioni o donazioni mobiliari o immobiliari.-
Il vicepresidente viene nominato dal presidente e può essere da quest’ultimo sostituito in qualsiasi momento.- Collabora con il presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza, e comunque ogni qualvolta viene a tal uopo delegato dal presidente.-
Il tesoriere è nominato dal presidente e può essere sostituito in qualsiasi momento dallo stesso.-
Il tesoriere tiene i registri e le scritture contabili ed è responsabile, unitamente al presidente dei mezzi finanziari e patrimoniali dell’associazione.-
Almeno trenta giorni prima della data stabilita per l’assemblea ordinaria annuale dei soci, il tesoriere presenta al consiglio direttivo il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio precedente ed un bilancio preventivo, unitamente ad una relazione illustrativa della situazione finanziaria e patrimoniale dell’associazione. Il consiglio esaminerà il rendiconto e potrà apportare eventuali modifiche al bilancio preventivo prima di sottoporlo alla approvazione dell’assemblea.
ART. 14
(c: del segretario generale e dei consiglieri delegati)
Il segretario generale viene eletto dall’assemblea dei soci ogni due anni mediante l’approvazione del suo programma.- E’ rieleggibile.-
Nomina i consiglieri delegati che compongono la segreteria generale.- Può procedere a rimpasti e sostituzioni ed a qualsiasi altra iniziativa per il migliore espletamento delle sue funzioni.-
Deve dimettersi ogni qualvolta l’assemblea straordinaria, a tal uopo convocata, approva la “mozione di sfiducia” nei suoi confronti.- Anche i consiglieri delegati nominati dal segretario generale dimissionario hanno il dovere di dimettersi.- Ma la segreteria generale ha poteri di prorogatio per l’ordinaria amministrazione fino all’elezione del nuovo segretario generale.-
In caso d’urgenza può adottare qualsiasi provvedimento, udito il parere vincolante del Presidente dell’associazione.-
I consiglieri delegati vengono nominati dal segretario generale e compongono la segreteria generale.- Essi svolgono qualsiasi funzione che il segretario, ai fini di una migliore organizzazione, intende delegare.- Sono obbligatorie le nomine di:
a) consigliere delegato ai rapporti con organismi internazionali, nazionali e regionali, con la magistratura e con le autorità istituzionali governative locali;
b) consigliere delegato ai rapporti con il Presidente della Provincia Regionale di Messina, con il Sindaco del Comune di Messina e con il Rettore dell’Università di Messina;
c) consigliere delegato ai rapporti con altri istituti, enti pubblici, sindacati, ordini professionali, partiti politici, scuole, organizzazioni ed associazioni provinciali e comunali;
d) consigliere delegato ai rapporti con gli associati;
e) consigliere delegato al decentramento ed ai rapporti con i quartieri;
f) consigliere delegato all’organizzazione di progetti pilota, studi, dibattiti, conferenze e tavole rotonde;
g) consigliere delegato alla pubblicità, divulgazione ed informazione;
h) consigliere delegato alla pubblicistica ed ai rapporti con la stampa.-
In caso di mancata nomina dei consiglieri delegati di cui alle superiori lettere a-h, il segretario generale ricopre tali cariche ad interim, ma non può ricoprirle per un periodo superiore a trenta giorni, salvo un maggior termine accordato dal presidente dell’associazione; e non ha, comunque, il diritto di voto per le deliberazioni del consiglio direttivo, in luogo del consigliere delegato che abbia diritto a parteciparvi ai sensi dell’art. 16 e non sia stato nominato.-
Il segretario generale può nominare di volta in volta tra gli associati e non associati, udito il parere vincolante del Presidente dell’associazione, uno o più consiglieri quali rappresentanti in organismi locali, regionali, nazionali ed internazionali.-
ART. 15
(d: del collegio dei probiviri)
Il collegio dei probiviri è composto: a) dal presidente dell’associazione che lo presiede ; b) da due membri eletti dall’assemblea ogni trenta mesi, unitamente al presidente dell’associazione.-
Possono essere eletti probiviri tutti i soci effettivi che non siano morosi nei confronti dell’associazione.-
Interpreta le norme del presente Statuto, decide sul ricorso del socio escluso e compone le controversie ed i conflitti d’attribuzione tra gli organi dell’associazione.-
Esprime il proprio parere sul comportamento morale degli iscritti ritenuto lesivo degli interessi dell’associazione.-
Definisce le vertenze tra associati ed associazione nonché quelle tra associati per questioni attinenti rapporti associativi.-
Decide sui ricorsi avanzati dagli associati avverso i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo che dichiarano la morosità, l’esclusione o la sospensione del socio.-
Il collegio dei probiviri delibera a maggioranza dei voti ed il suo giudizio è inappellabile.- Le decisioni devono essere in ogni caso motivate ed assunte con l’intervento di almeno tre dei suoi componenti.-
ART. 16
(e: del consiglio direttivo)
Il consiglio direttivo è composto da:
a) presidente;
b) vicepresidente
c) segretario generale;
d) tesoriere
e) i consiglieri delegati di cui all’art. 14 lettere d), e), f), g) ed h).-
.Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta è ritenuto necessario a seguito di convocazione del presidente o del vicepresidente ed ogni volta lo richieda il segretario generale.-
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di assenza del presidente e del vice presidente presiede il segretario generale.-
Possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, su disposizione del segretario generale, sentito il parere vincolante del presidente dell’associazione, anche tutti o una parte dei consiglieri delegati nominati dal segretario generale per particolari funzioni, la cui nomina non è obbligatoria, ma senza diritto di voto per l’assunzione delle deliberazioni del consiglio direttivo.-
Il consiglio direttivo delibera sulla ammissione, sulla espulsione e sulla sospensione dei soci, sullo stato di morosità degli stessi e sulle eventuali dimissioni rassegnate dai soci; sull’entità delle quote sociali e sui servizi spettanti ai soci.-
Il consiglio direttivo, a suo insindacabile giudizio, può disporre:
• che i soci si pronunzino su qualsiasi argomento mediante referendum;
• può indire l’iniziativa di referendum o petizioni popolari su questioni di carattere sociale:
Può, altresì, costituire conferenze di servizi o tribune permanenti di confronto e programmazione con altri organismi ed associazioni che perseguano il medesimo obiettivo.- In tal caso il Presidente, sentito il parere vincolante del segretario generale, può fare presenziare alla riunione del consiglio uno o più rappresentanti di tali organismi o organizzazioni, come osservatori e senza diritto di voto.-
ART. 17
(delle norme di rinvio)
Per quanto non espressamente previsto si applicano il D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni che disciplinano gli enti no profit e le organizzazioni non lucrative di utilità sociali; nonché la L. 7.12.2000 n. 383 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni. che disciplinano le associazioni di promozione sociale in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione e le norme civilistiche disciplinanti le associazioni non riconosciute.-
Sono espressamente richiamate, per farne parte essenziale del presente Statuto, tutte le norme, se obbligatoriamente applicabili, del D.Lvo 4 dicembre 1997 n. 469 su gli enti non profit e le ONLUS nonché quelle della legge 7 dicembre 2000 n. 383, e tra queste:
1) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
2) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
3) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, per come espressamente previsto nell’art. 9 bis;
Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefìci a: a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.
Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
 
Il presente Statuto viene approvato dai soci sottoscrittori che assumono la qualifica di soci fondatori ed eleggono Presidente l’Avv. Antonino Dalmazio e Segretario Generale l’Avv. Enzo Ocera- Eleggono, altresì, probiviri 1) Prof. Carla Pulin 2) Dott.sa Giuseppina Pelleriti.-
L’assemblea dei soci per la prossima elezione del Segretario Generale viene fin da ora fissata in via indicativa il 30 marzo 2006 e per l’elezione del Presidente e dei Probiviri il 30 settembre 2006, e dovranno essere convocate in prima ed in seconda convocazione almeno trenta giorni prima di dette date.-
Letto, confermato e sottoscritto addì uno del mese di dicembre dell’anno 2004 in Messina
Seg
 
 
 
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